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Pubblichiamo una <a href="http://www.myefox.it/elettronica-auto-c-82_90" target="_blank">ricambi auto</a> selezione delle risposte ai quesiti che i lettori stanno inviando in questi giorni a TeleFisco online Tuttomanovra. Si ricorda che i quesiti possono essere inviati fino a domenica 23 ottobre e che le risposte sono visibili sul sito web dedicato all'iniziativa: www.ilsole24ore.com/tuttomanovra. Le prime risposte sono state pubblicate sul Sole di ieri. </p> <p>CONTRIBUENTI MINIMI</p> <p>Nel nuovo regime il medico Asl in pensione</p> <p>Un medico dipendente di un'Asl è andato in pensione nel luglio 2010. A ottobre dello stesso anno ha aperto la partita Iva come medico aderendo al regime dei minimi. Il professionista che ora ha 66 anni di età potrà permanere nel regime dei minimi fino all'anno d'imposta 2014?<br> RPerché il soggetto possa rimanere nel regime dei minimi fino al 2014 è necessario che l'attività intrapresa non rappresenti una mera prosecuzione di un lavoro svolto in precedenza come dipendente o autonomo. L'Agenzia ha rilevato che possono essere considerati indici di prosecuzione il fatto che l'attività abbia il medesimo contenuto economico e comporti l'utilizzo dei medesimi strumenti produttivi. Nel caso di specifico, sembra assente il carattere della prosecuzione e di conseguenza il contribuente potrà restare nel regime fino al 2014.</p> <p>Mantenere i vecchi clienti preclude l'accesso</p> <p>Sono un lavoratore dipendente ma ho anche <a href="http://www.myefox.it/tablet-pc-apad-c-69_75" target="_blank">android 2.1</a> diversi contratti di co.co.pro. Ho aperto nel 2009 una partita Iva con regime dei minimi. Nel 2012 posso continuare a rimanere nel regime dei minimi (quello con aliquota del 5%)? Oppure nel caso i clienti fossero gli stessi dei contratti co.co.pro. è considerata mera prosecuzione e quindi scatterà necessariamente il passaggio al regime super semplificato?</p> <p>RIl contribuente non può restare nel regime dei minimi. La circostanza che precedentemente all'assunzione di partita Iva svolgesse la medesima attività verso gli stessi clienti nella veste di lavoratore dipendente o collaboratore a progetto comporta che la nuova attività costituisca una mera prosecuzione di quella precedente. Questa circostanza inibisce l'accesso al regime dei nuovi minimi, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Dl 98/2011.</p> <p>Il coadiutore familiare va nel super-semplificato</p> <p>Un contribuente (senza partita Iva) ha esercitato fino al 2009 l'unica sua attività in qualità di coadiutore familiare di Srl unipersonale artigiana, dichiarando pertanto di prestare la propria attività in maniera abituale e prevalente nella Srl della moglie. Nel 2010 ha aperto la partita Iva come artigiano svolgendo lo stesso lavoro e optando per il regime dei minimi. Nel 2012 e fino al compimento del quinto anno può ancora permanere nel regime dei minimi?<br> RIl contribuente non potrà permanere nel regime dei minimi, in quanto si verifica la condizione prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 del Dl 98/2011 (il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti ?attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare?). Il diretto interessato dovrà quindi confluire nel nuovo regime contabile super-semplificato.</p> <p>SEMPLIFICAZIONI IVA</p> <p>Detraibilità ?a rischio? se si paga <a href="http://www.myefox.it/elettronica-auto-autoradio-dvd-c-90_187" target="_blank">Autoradio DVD</a> con la carta</p> <p>Per ottenere la detraibilità del 40% dell'Iva sull'acquisto di carburante, cosa devo registrare per gli acquisti pagati con carta di credito? Dovrò eseguire una registrazione per ogni singolo scontrino o riepilogativa mensile e con quali estremi (fornitore, eccetera)?</p> <p>RLa possibilità di detrazione Iva in assenza della fattura o della scheda carburante non è per nulla pacifica.</p> <p>Nel luglio scorso, infatti, un'interrogazione parlamentare ha sollevato il problema senza ricevere risposta, rinviando la soluzione a un documento di prassi in fase di emanazione.</p> <p>IVA AL 21%</p> <p>Le spese accessorie seguono le merci</p> <p>Che cosa succede alle spese accessorie (imballaggio, trasporto e spese d'incasso) relative a merci spedite prima del 17 settembre? Nel caso di fattura differita datata 30 settembre 2011, la merce viene fatturata con l'aliquota 20% e le spese accessorie al 21 per cento?<br> RPer le merci consegnate prima del 17 settembre 2011, si applica l'aliquota del 20% anche alle spese accessorie.</p> <p>Una conferma in questo senso <a href="http://www.myefox.it/computer-gadgets-usb-hubs-c-764_813" target="_blank">hub usb</a> è nell'articolo 12 del decreto Iva (Dpr 633/72) in cui si stabilisce che ?il trasporto, la posa in opera, l'imballaggio, il confezionamento... effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale?.<br> </p> <p> | ![]() |
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